Le prescrizioni di sicurezza sono emanate dallo Stato sotto forma di leggi, ordinanze, ecc. Si tratta di atti di sovranità e la loro applicazione può essere ordinata tramite mezzi coercitivi.

Le norme tecniche, invece, sono regole, direttive o raccomandazioni che mirano a risolvere un problema tecnico e la cui applicazione è in linea di principio facoltativa. Lo scopo primario delle norme è promuovere la qualità, la sicurezza, la salute e la protezione dell'ambiente. Servono a migliorare la qualità della vita e sono normalmente varate da un’organizzazione privata (p. es. SIA).

È possibile che, malgrado il loro carattere facoltativo, alcune norme tecniche di sicurezza possano acquisire valore di legge (diventare giuridicamente obbligatorie):

  • quando una norma è ripresa o integrata in un atto legislativo (legge, ordinanza, ecc.), essa è parte integrante della legge (il legislatore riprende il testo della norma nella legge);
  • quando la legge rinvia direttamente alla norma (p. es.: art. 50 del Regolamento di applicazione della legge sulle costruzioni e le installazioni varie del Cantone di Ginevra: "Le disposizioni sui parapetti sono regolamentate dalla norma SIA 358, edizione 1996, della Società Svizzera degli Ingegneri e Architetti/SIA.");
  • quando la legge fa riferimento a uno standard determinato dalle regole tecniche e della scienza (es.: art. 30 Del Regolamento di applicazione della Legge edilizia (TI): "Gli edifici, gli impianti e ogni altra opera devono essere progettati e eseguiti secondo le regole dell'arte…"). Il concetto di “regola d’arte” è in particolare concretizzato da norme, direttive, regolamenti, ecc. In questo caso, il legislatore lascia un certo margine di giudizio;
  • quando una norma tecnica è parte integrante di un contratto. In tal caso, ha valore di legge unicamente per le parti contraenti.

È opportuno rilevare che le norme tecniche possono avere un’incidenza giuridica anche nel caso in cui non ne venga fatta alcuna menzione diretta in un contratto o in un atto legislativo. Le norme tecniche indicano come evitare una situazione pericolosa, ma non solo; forniscono anche criteri che consentono di valutare se una sicurezza è sufficiente e, di conseguenza, di giudicare in merito alla responsabilità in caso di sinistro. Pertanto, come regola generale, chi tiene conto di una norma tecnica non dà prova di negligenza. Colui che si discosta dalla norma pertinente agisce con negligenza quando non tiene affatto o sufficientemente conto degli aspetti di sicurezza contenuti nella norma. In effetti, nel diritto svizzero, l’osservanza di una norma fa presumere che sia stato rispettato lo stato della tecnica e, di conseguenza, che il comportamento sia conforme alla diligenza richiesta dal diritto che disciplina la responsabilità civile.

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