Se un bambino si infortuna o addirittura perde la vita al parco giochi, ne possono derivare conseguenze civili o penali. Chi deve rispondere dipende dalle circostanze effettive del singolo evento, che in caso di controversia sono giudicate da un tribunale.

Chi paga?

Le spese dirette di un infortunio (p. es. spese mediche, di dentista o addirittura di ospedale) sono a carico dell’assicurazione malattia o infortuni del bambino infortunato. La compagnia di assicurazioni nella maggior parte dei casi ha tuttavia il diritto di richiedere al/alla responsabile del danno il risarcimento delle somme corrisposte che a seconda delle situazioni può essere p. es. il proprietario / gestore / costruttore del parco giochi, una persona addetta alla vigilanza del bambino o addirittura un altro bambino.

 

La responsabilità del proprietario/della proprietaria prima di tutto

Per i danni in seguito a infortuni nei parchi gioco è probabile che la responsabilità primaria sia a carico del proprietario dell'opera. Se l'infortunio si verifica in un parco giochi o su un attrezzo difettoso sotto l’aspetto della tecnica della sicurezza, l’assicurazione ovvero la persona infortunata di norma si rifarà in primo luogo nei confronti del proprietario o della proprietaria del parco giochi, p. es. il Comune o una comunione di proprietari per piani. Gli attrezzi quali altalene, scivoli, strutture da arrampicata ecc. sono considerati opere ai sensi dell’art. 58 Codice delle obbligazioni (CO). L’articolo sancisce che il proprietario o la proprietaria di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione. Si tratta di una cosiddetta responsabilità causale, dal momento che il proprietario o la proprietaria indipendentemente dalla sua colpa deve rispondere del danno causato dalla sua opera difettosa. Si considera difettosa un'opera che utilizzata in modo conforme alla sua destinazione d’uso non offre sufficiente sicurezza. Il proprietario o la proprietaria deve quindi garantire che lo stato e le funzioni della sua opera non costituiscono un pericolo per persone o cose. I cartelli nei quali si declina a priori ogni responsabilità in caso di infortuni non sono sufficienti per escludere la responsabilità del proprietario o della proprietaria.

 

Quando la responsabilità del proprietario/della proprietaria è esclusa?

Il proprietario o la proprietaria di un’opera non è responsabile solo se durante la realizzazione e soprattutto durante la manutanzione dell'opera sono state adottate tutte le misure di sicurezza oggettivamente necessarie e ragionevoli. Le misure di sicurezza comprendono anche l'obbligo di eseguire e documentare ispezioni periodiche nei parchi gioco esistenti e provvedere agli interventi di manutenzione e riparazione necessari. Se il proprietario o la proprietaria risponde dei danni, può rivalersi verso altre persone che ne sono responsabili nei suoi confronti. È dunque ipotizzabile che la sua responsabilità possa essere ribaltata al fornitore, per effetto di un rapporto contrattuale, oppure al costruttore dell’attrezzo difettoso, ai sensi della legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti.

 

Anche i genitori hanno degli obblighi

Anche i genitori hanno un obbligo: sono obbligati a sorvegliare i figli, sebbene la misura giusta della sorveglianza dipenda da diversi fattori, p. es. l'età e il carattere del bambino. Per i bambini più piccoli e inesperti la sorveglianza deve essere più rigorosa. Tuttavia anche i bambini più piccoli non possono essere sorvegliati ininterrottamente. Oltre alla sorveglianza vera e propria, l’obbligo comprende anche tutte le misure atte a impedire ai bambini di provocare agli altri un danno prevedibile. Se non hanno sorvegliato in modo appropriato un bambino che ha causato un danno, i genitori o gli addetti alla sorveglianza rispondono nei termini di cui all’art. 333 Codice civile svizzero (CC).

Conclusione

  • Dipende dalle situazioni concrete stabilire a chi, dopo un infortunio nel parco giochi, debba essere attribuita la responsabilità civile e/o penale e a questa domanda non si può dare una risposta generica a priori.
  • In primis la responsabilità degli infortuni nei parchi gioco viene attribuita ai sensi dell’art. 58 (CO). Il proprietario di un’opera può tutelarsi dalla responsabilità giuridica se ne cura la dovuta sicurezza non solo in fase di pianificazione e costruzione del parco giochi, ma anche durante l'esercizio dello stesso, sottoponendolo p. es. a periodici controlli e interventi di manutenzione.
  • I genitori hanno l’obbligo di sorvegliare i propri figli: per i bambini più piccoli e inesperti la vigilanza deve essere più rigorosa.

Maggiori informazioni

Ulteriori consigli sul tema sono contenuti nelle pagine di consulenza «Parco giochi».

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