L’ammonimento s’inquadra nel contratto d’appalto, vale a dire il contratto stipulato tra l’impresario e il committente per l’esecuzione di lavori di costruzione. Secondo l’art. 369 del Codice delle obbligazioni, l’impresario non risponde nei confronti del committente di eventuali difetti dell’opera se lo ha ammonito correttamente e se nonostante ciò quest’ultimo o il suo rappresentante ha optato per un certo tipo di esecuzione.

Affinché l’impresario sia effettivamente esonerato dalla responsabilità del difetto dovuto a colpa del committente, l’ammonimento deve soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere pronunciato dall’impresario o dal suo rappresentante in persona ed essere trasmesso al committente o al suo rappresentante in persona
  • comunicare in modo inequivocabile al committente che le sue istruzioni possono dar luogo a un difetto e che l’impresario declina ogni responsabilità per i lavori eseguiti secondo tali istruzioni
  • essere formulato per iscritto, in modo chiaro e preciso, a fini probatori.

Il linea di principio dopo l’ammonimento l’impresario è tenuto ad aspettare finché il committente gli comunica se mantiene o no le sue istruzioni. Se questi insiste sulla modalità esecutiva oggetto dell’ammonimento l’impresario, conformemente all’art. 369 del Codice delle obbligazioni, non risponde nei confronti del committente dei difetti dell’opera. A fini probatori è consigliabile anche in questo caso esigere la forma scritta.

L’ammonimento non esplica effetti diretti verso terzi, ossia di persone non incluse nel contratto d’appalto concluso dal committente con l’impresario. Nei confronti di un terzo – ad esempio una persona venuta a trovare il committente, che cade sul pavimento scivoloso voluto da quest’ultimo – l’impresario non può invocare l’ammonimento pronunciato. Questo provvedimento non offre quindi nessuna protezione all’impresario nei confronti di terzi, ad esempio in caso di pretese di risarcimento per danni. È tuttavia immaginabile che in un secondo tempo l’impresario, basandosi sull’ammonimento, tenti di far valere il diritto di regresso verso il committente. Anche se l’ammonimento non ha nessuna rilevanza penale, visto che nell’ottica penale ogni individuo risponde personalmente delle proprie azioni.

L’impresario deve essere consapevole dell’effetto limitato dell’ammonimento ed evitare nel modo più assoluto di scendere a compromessi in materia di sicurezza.

Conclusione

  • Con un ammonimento l’impresario può esonerarsi nei confronti del committente dalla responsabilità di eventuali difetti riconducibili alle istruzioni di quest’ultimo.
  • Nei confronti di terzi l’ammonimento non offre tuttavia nessuna protezione diretta contro pretese/procedimenti penali o di responsabilità civile.
  • Si consiglia all’impresario di non fare nessuna concessione in materia di sicurezza delle costruzioni.
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