Droghe e stupefacenti hanno effetti collaterali negativi sulla capacità di guida. Le sostanze tetraidrocannabinolo (cannabis), morfina libera (eroina, morfina), cocaina, anfetamina, metanfetamina e droghe sintetiche (p. es Ecstasy) sono considerate in Svizzera per principio incompatibili con la circolazione stradale.

Se viene rilevata la presenza di queste sostanze nel sangue di un conducente, questi è considerato inabile alla guida (art. 2 cpv. 2 e cpv. 2bis dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale in combinato disposto con le Istruzioni dell'USTRA del 2 agosto 2016 concernenti l'accertamento dell'inattitu-dine alla guida nella circolazione stradale).

Principio dei tre pilastri

Se tuttavia la persona interessata riesce a dimostrare di aver assunto una o diverse delle sostanze citate su prescrizione medica o di averne assunto altre, il caso è valutato da un perito (art. 16 dell’ordinanza sul controllo della circolazione stradale). La perizia viene effettuata in base al principio dei tre pilastri

  • accertamenti della polizia;
  • risultati dell'esame medico; e
  • risultati dell'analisi chimico-tossicologica.

Conseguenze giuridiche in caso di inattitudine alla guida dovuta al consumo di stupefacenti

Chi si mette al volante sotto l’influsso di droghe e stupefacenti rischia non solo di doversi sottoporre ai test preliminari della polizia volti a rilevare indizi d’inattitudine alla guida, ma anche di subire diverse conseguenze a livello giuridico.

  • sequestro immediato della licenza di condurre;
  • esame del sangue, eventualmente completato da analisi delle urine e da una visita medica;
  • revoca della licenza di condurre e sanzioni;
  • conseguenze assicurative (ad es. regresso da parte dell'assicurazione responsabilità civile per vei-coli a motore).

Giurisprudenza

Qui di seguito sono riportate alcune sentenze sull'argomento, riassunte e analizzate dal servizio giuridico dell'UPI in un'ottica di prevenzione. La versione integrale è disponibile sul sito del Tribu-nale federale (www.bger.ch) o del tribunale cantonale competente.

Revoca della licenza di condurre a titolo preventivo a causa di seri dubbi sull'idoneità alla guida in seguito a consumo di droga

La licenza di condurre viene revocata a titolo preventivo quando sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida del titolare (art. 30 dell’ordinanza sull'ammissione alla circolazione). Gli indizi che possono indicare una dipendenza da droghe sono le abitudini di consumo (uso importante e regolare), i precedenti (contravvenzioni analoghe nella circolazione stradale) e la personalità.  Sentenze:

  • Per vent'anni, A ha fumato uno o due spinelli al giorno e consumato occasionalmente altre sostan-ze stupefacenti, finché è incappato in un controllo della circolazione (sentenza del Tribunale fede-rale del 17.1.2018 // 1C_708/2017). Cliccare qui per consultare il riassunto della sentenza.
  • Consumo concomitante di amfetamine e cannabinoidi da parte di un tassista precedentemente condannato per guida sotto l'influsso di droghe (sentenza del Tribunale federale del 21.5.2015 // 1C_434/2016). Cliccare qui per consultare l'analisi della sentenza.

Esame per accertare una tossicodipendenza

Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica, ad esempio in caso di guida sotto l'influsso di stupefacenti o presenza a bordo di stupefa-centi che compromettono seriamente la capacità di condurre o che comportano un elevato rischio di dipendenza (art. 15d cpv. 1 lett. b della legge sulla circolazione stradale).

Secondo la giurisprudenza, vi è tossicodipendenza quando un individuo non ha più il controllo sul consumo di una sostanza e rischia più di ogni altro di mettersi al volante in uno stato in cui la sicu-rezza non è più garantita. Nell'interesse della sicurezza stradale, la giurisprudenza equipara il con-sumo regolare di stupefacenti a una tossicodipendenza, sempre che questo sia tale, per frequenza e quantità, da compromettere l'idoneità alla guida.

Stando alla giurisprudenza, occorre chiarire in ogni caso d’ufficio la situazione personale dell’interessato, in particolare le sue abitudini relativamente al consumo di sostanze stupefacenti. L’opportunità di richiedere una perizia medica dipende dalle circostanze specifiche di ogni singolo caso.

Sentenze:

  • Da tre anni, X consuma una volta al mese ecstasy e speed. Il tribunale ritiene giustificata la disposi-zione di una perizia per accertare la presenza di una tossicodipendenza (sentenza del Tribunale federale del 30.1.2012 // 1C_248/2011). Cliccare qui per consultare il riassunto della sentenza.
  • Un trattamento sostitutivo al metadone giustifica esami approfonditi nel caso specifico (sentenza del Tribunale federale del 28.3.2013 // 1C_593/2012). Cliccare qui per consultare il riassunto della sentenza.
  • Da circa 17 anni X, già condannato una volta per guida sotto l'influsso di cannabis, fuma ogni sera da due a dieci spinelli. Al suo domicilio è stata rinvenuta una coltivazione di canapa indoor. La di-sposizione di una perizia per accertare un'eventuale tossicodipendenza era giustificata (sentenza del Tribunale federale del 26.4.2013 // 1C_445/2012). Cliccare qui per consultare il riassunto della sentenza.

Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato per tossicodipendenza

La licenza di condurre è revocata a tempo indeterminato a causa di inidoneità alla guida (revoca di sicurezza), se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 16d cpv. 1 lett. b della legge sulla circolazione stradale). Sentenze:

  • Guida sotto l’influsso di cocaina (sentenza del Tribunale federale dell’8.1.2014 // 1C_365/2013). Cliccare qui per consultare l'analisi della sentenza.
  • X ha consumato cocaina e violato l'obbligo di astinenza. Ne è conseguita una revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato (sentenza del Tribunale federale del 18.4.2012 // 1C_20/2012). Cliccare qui per consultare il riassunto della sentenza.

Revoca della licenza di condurre a tempo determinato per guida di un veicolo a motore sotto l'in-flusso di stupefacenti e conseguente inabilità alla guida

Chi non è abile alla guida perché è sotto l'influsso di stupefacenti e si mette al volante di un veicolo a motore commette un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c della legge sulla circolazione stradale. Ne consegue la revoca della licenza di condurre per almeno tre mesi (revoca di ammonimento). Sentenza:

  • Forte rischio di dipendenza: licenza di condurre vincolata all'astinenza da droghe (decisione della Commissione di ricorso in materia amministrativa del Cantone di San Gallo del 31.3.2011 // IV-2010/114). Cliccare qui per consultare l'analisi della decisione.

Sanzioni per guida in stato di inattitudine dovuto al consumo di stupefacenti

L'inabilità alla guida dovuta al consumo di stupefacenti può portare alla revoca della licenza di con-durre, ma può anche comportare sanzioni. Sentenza:

  • Condanna per guida negligente in stato di inattitudine (consumo di cannabis) (sentenza del Tribu-nale di appello del Cantone di Zurigo del 5.1.2017 // SB160220). Cliccare qui per consultare il rias-sunto della sentenza.

Maggiori informazioni

Trovi maggiori informazioni su «Droghe al volante».

Vai al carrello
0