La guida automatizzata sta diventando una realtà in Svizzera, sollevando nuove questioni dal punto di vista giuridico. Chi guida un veicolo dotato di sistemi di assistenza alla guida o automazione rimane responsabile, nonostante il supporto tecnico. Ecco una panoramica dei principali aspetti legali.

Cosa significa guida automatizzata?

Le funzioni di guida automatizzata vengono classificate in sei livelli secondo la «Society of Automotive Engineers (SAE)». Più alto è il livello, maggiore è il grado di automazione. Tutti i dettagli fornisce il dossier «Guida automatizzata»

I sistemi di assistenza alla guida (ADAS) operano in sterzata, frenata e/o accelerazione. Corrispondono ai livelli di automazione da 0 a 2. Le e i conducenti devono mantenere vigile l’attenzione, tenere entrambe le mani sul volante e guardare sulla strada.

Dal livello 3 in poi, i sistemi possono assumere temporaneamente il controllo completo del veicolo. Le e i conducenti possono togliere le mani dal volante o distogliere brevemente lo sguardo dalla strada. Restano tuttavia obbligati ad essere pronti ad assumere il controllo in qualsiasi momento. In Svizzera, questi sistemi sono permessi solo sulle autostrade.

Le basi legali sono definitie nell’Ordinanza sulla guida automatizzata (OGA, SR 741.59).

Chi è responsabile?

In autostrada, anche con sistema di automazione attivato (ad es. assistente alla guida in autostrada) chi guida è sempre responsabile del controllo sicuro del veicolo. Le e i conducenti devono conoscere le funzionalità e le condizioni di utilizzo del sistema (art. 10 cpv. 2 OGA).

Quali attività diverse dalla guida sono consentite?

Quando il sistema di automazione è attivato (art. 23 cpv. 2 OGA), è permesso togliere le mani dal volante, ma le attività estranee alla guida sono strettamente limitate. Importante: la o il conducente deve essere in grado di riprendere il comando del veicolo in qualsiasi momento (art. 23 cpv. 4 OGA), ad esempio quando lo richiede il sistema di automazione o la situazione del traffico.

Ciò implica che: 

  • sono vietate tutte le attività che richiedono l’uso delle mani (ad es. scrivere messaggi, leggere il giornale, lavorare con il notebook, mangiare con entrambe le mani);
  • si deve restare seduti sul sedile di guida. Non è ammesso spostarsi su altri sedili (ad es. sul sedile del passeggero anteriore);
  • le e i conducenti devono restare in condizione di guidare, dunque non è consentito dormire;
  • il campo visivo (triangolo di visibilità) deve restare libero. Non è dunque permesso tenere il giornale davanti al parabrezza e non ci devono essere persone e animali.

Chi risponde in caso di infortunio?

In caso d’incidente con sistema di automazione attivo, le responsabilità possono ricadere su diversi soggetti: proprietario del veicolo, persona che guida il veicolo o produttore. 

Responsabilità civile: va stabilito chi deve rispondere dei danni. Comprende danni materiali (ad es. danni a un altro veicolo o al guardrail) e danni alle persone (ad es. conducente di un altro veicolo, passeggera/passeggero). 

Responsabilità penale: va punita un’ingiustizia commessa. In questo caso, la persona responsabile dell’incidente è punita individualmente. Le pene comprendono la multa, la pena pecuniaria o la pena detentiva. La forma della pena dipende dalla gravità del reato commesso.

In caso d’incidente prevale la responsabilità del detentore, indipendentemente dal fatto che l’errore sia imputabile alla persona alla guida, a un difetto o al sistema (art. 58 Legge sulla circolazione stradale LCStr). Questo significa che il detentore o la sua assicurazione di responsabilità civile deve pagare i danni cagionati. In tal caso, l’assicurazione di responsabilità civile può eventualmente ricorrere alla o al conducente o alla sua assicurazione. Il detentore risponde penalmente solo se può essere provata una violazione del dovere di diligenza (ad es. aggiornamenti o manutenzione non effettuati). 

Tuttavia, anche la persona che guida il veicolo può essere responsabile dal punto di vista civile o penale, ad esempio in caso di uso improprio o di mancata risposta a una richiesta di riprendere il comando del veicolo (art. 31 LCStr, art. 23 OGA). Il produttore può rispondere se è dimostrato un difetto del sistema o violazione dell’obbligo di diligenza.

La responsabilità deve essere determinata caso per caso.

Qual è l’impatto istruzione e formazione continua?

Dal 1° luglio 2025, l’esame di teoria e pratica include domande sui sistemi di assistenza alla guida e di automazione (ad esempio funzioni, limiti, rischi e comportamenti di ripresa del comando del veicolo). Chi possiede già la licenza di condurre, deve familiarizzare autonomamente con tali sistemi. Non è previsto l’obbligo di formazione continua formale, ma resta la responsabilità personale. Anche produttori, concessionari e detentori devono fornire le necessarie informazioni alle e agli utenti. 

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