La legislazione svizzera considera tutte le biciclette elettriche come ciclomotori. Si distinguono tre categorie: e-bike lente, veloci e pesanti. Le prescrizioni possono variare a seconda del tipo di veicolo.

Le e-bike sono ciclomotori

Per armonizzare le norme del traffico lento e migliorare la sicurezza stradale, dal 1° luglio 2025 sono state introdotte nuove disposizioni. Ai sensi dell’articolo 18 dell’Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le e-bike rientrano giuridicamente nella categoria «ciclomotore». Le tre varianti sono: 

  • ciclomotori leggeri (art. 18 lett. b n. 1 dell’OETV), le cosiddette e-bike lente
    • potenza massima del motore 500 W
    • propulsione elettrica con velocità massima di 25 km/h
    • peso complessivo massimo di 250 kg (e-bike incl. carico)
  • ciclomotori veloci (art. 18 lett. a n. 2 OETV), le cosiddette e-bike veloci
    • potenza massima del motore 1000 W
    • propulsione elettrica con velocità massima di 30 km ed eventuale assistenza alla pedalata fino a un massimo di 45 km/h
    • biciclette elettriche monoposto e monotraccia (escluse le cargo e-bike a tre ruote o bici cargo)
    • peso complessivo massimo di 200 kg (e-bike incl. carico)
  • ciclomotori pesanti (art. 18 lett. e OETV), le cosiddette cargo e-bike pesanti per il trasporto di merci e persone
    • potenza massima del motore 2000 W
    • propulsione elettrica con velocità massima di 25 km/h
    • peso complessivo massimo di 450 kg (e-bike incl. carico)

Le e-bike cargo sono ciclomotori leggeri o ciclomotori pesanti

Buono a sapersi: le e-bike cargo per il trasporto di merci e persone rientrano nella categoria dei ciclomotori leggeri o dei ciclomotori pesanti, a seconda della versione. Le e-bike cargo immesse sul mercato prima della modifica della legge del 1° luglio 2025 sono in genere classificate come e-bike lente, poiché i modelli più pesanti non erano ancora omologati.

Regole per le e-bike

Diverse normative regolano la circolazione delle biciclette elettriche: l’Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli OAC, l’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale ONC, la Legge sulla circolazione stradale LCStr, e l’Ordinanza sulla segnaletica stradale OSStr. Dal punto di vista della sicurezza stradale, i seguenti punti sono particolarmente rilevanti:

  • L’età minima per condurre un’e-bike è di 14 anni (art. 6 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli OAC).
  • È permesso guidare una bicicletta elettrica lenta senza licenza di condurre a partire dai 16 anni (art. 5 cpv. 2 lett. d OAC e l’art. 6 cpv. 1 lett. f OAC). Chi ha meno di 16 anni o guida altri modelli necessita almeno della licenza di condurre della categoria M (art. 3 cpv. 3 OAC).
  • Per le e-bike veloci e pesanti è obbligatoria la targa e la licenza per ciclomotori (art. 90 OAC). Le biciclette elettriche lente non hanno bisogno né di targa né di licenza per ciclomotori (art. 72 cpv. 1 lett. k OAC). 
  • Le persone in bici ed e-bike devono osservare le relative prescrizioni e devono pertanto utilizzare le corsie e le vie ciclabili segnalate  (art. 42 cpv. 4 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale ONC, art. 46 cpv. 1 Legge sulla circolazione stradale, art. 33 cpv. 1 Ordinanza sulla segnaletica stradale OSStr).
  • Tutte le biciclette elettriche devono essere dotate di luce di circolazione diurna (art. 30, cpv. 2, ONC).
  • Dal 1° aprile 2024 per le biciclette elettriche veloci immesse sul mercato devono essere dotate di tachimetro (art. 178b cpv. 3 OETV). Chi viaggia in e-bike veloce, deve tenere d’occhio il tachimetro e rispettare i limiti di velocità delle zone 20 km/h e 30 km/h. Le bici elettriche già in circolazione dovranno adeguarsi entro il 1° aprile 2027 (art. 222q OETV).
  • Dal 1° luglio 2025 il cartello «Bicicletta» comprende le biciclette e tutte le categorie di e-bike, vale a dire le e-bike lente, veloci e pesanti (art. 64 cpv. 6 OSStr).
  • Dal 1° luglio 2025 il cartello «Ciclomotore» comprende le categorie di e-bike veloci e pesanti (art. 64 cpv. 6bis OSStr).
  • Dal 1° luglio 2025 il cartello complementare «Ciclomotore facoltativo» esonera le e i conducenti di e-bike veloci e pesanti dall’obbligo di utilizzare la via ciclabile. Possono decidere se intendono utilizzare la via ciclabile o la carreggiata adiacente (art. 64a cpv 3 OSStr).
  • Dal 1° luglio 2025 il cartello complementare «Ciclomotore vietato» vieta di utilizzare la via con un’e-bike veloce e pesante. Nemmeno a motore spento (art. 64a cpv. 4 OSStr).

L’Ufficio federale delle strade USTRA fornisce una panoramica dei segnali rilevanti per l’e-bike.

Trasporto di bambine e bambini con l’e-bike

Il numero di bambine e bambini trasportabili dipende dal tipo di e-bike. Dal 1° luglio 2025 su un’e-bike lenta è consentito trasportare al massimo quattro bambini (art. 42 cpv. 4 ONC in combinazione con l’art. 63 cpv. 3 lett. d nonché cpv. 4 OETV e art. 175 cpv. 5 OETV in combinazione con l’art. 180 cpv. 1 lett. b OETV).

Le bambine e i bambini devono essere trasportati sui cosiddetti «posti protetti». Ovvero, nel rimorchio per biciclette, nel seggiolino o, nel caso di cargo e-bike lente, sui relativi sedili. Per le cargo e-bike, i rimorchi sono ammessi solo se queste non hanno più di due posti.

A seconda che si guidi una e-bike lenta «regolare» o una cargo e-bike lenta, sono possibili diverse configurazioni. Per esempio:

  • 1 bambina/bambino nel seggiolino e 2 nel rimorchio.
  • 1 bambina/bambino nel seggiolino e 3 nei posti della cassa cargo.
  • 1 bambina/bambino nel posto della cassa cargo e 2 nel rimorchio.
  • 2 bambine/bambini su sedili aggiuntivi sull’e-bike.

Con una e-bike veloce possono essere trasportate e trasportati tre bambine e baminini al massimo, due nel rimorchio e uno sul seggiolino (art. 42 cpv. 4 ONC in combinazione con art. 63 cpv 3 lett. d e cpv. 4 dell’Ordinanza sulle norme della circolazione stradale).

Il numero di posti per adulti, bambine e bambini sulle cargo e-bike pesanti per il trasporto di merci e persone dipende dal carico utile (art. 175 cpv. 5 OETV). Oltre ai posti a sedere sulla bicicletta, come nel caso delle cargo e-bike lente, nel rimorchio è possibile trasportare due bambine/bambini, a condizione che l’e-bike stessa non disponga di più di due posti (art. 63 cpv. 3 lett. d ONC).

Casco bici: Sì o no?

Per chi guida un ciclomotore leggero (ossia una e-bike lenta) o un ciclomotore pesante (ossia una cargo e-bike pesante per il trasporto di merci e persone) il casco non è obbligatorio (art. 3b cpv. 2 lett. e ONC). Tuttavia, per motivi di sicurezza, l’UPI consiglia di indossare un casco bici.

Chi guida un’e-bike veloce deve indossare un casco bici a norma EN 1078 (art. 3b cpv. 3 ONC). L’obbligo vale anche per una bambina o un bambino trasportato su un seggiolino (art. 3b cpv. 1 e 3 ONC). Per le bambine e i bambini nel rimorchio per biciclette non è obbligatorio indossare il casco. L’UPI raccomanda tuttavia che il casco bici venga indossato anche nel rimorchio. La consulenza «Casco bici – Consigli per l’acquisto e l’uso» spiega come capire quali caschi sono sicuri e a cosa prestare attenzione quando lo si indossa.

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