Molti appassionati di sport sulla neve cercano l’avventura uscendo dalle piste demarcate e sicure e dai percorsi segnalati. Ciò non è vietato, ma è pericoloso: chi si muove nelle cosiddette zone per sport su neve non controllate (in breve: fuori pista), aumenta non solo il proprio rischio di incidente a causa del pericolo di cadute e valanghe ma anche quello degli altri. Ogni anno in Svizzera muoiono circa 20 appassionati di sport sulla neve per le valanghe e ancora più persone vengono ferite o messe in pericolo! Non è facile dare una risposta generica alla domanda se vi sia e a chi debba essere attribuita una responsabilità penale e/o civile dopo un incidente da valanga.

Sono determinanti le circostanze specifiche del caso: i freerider che praticano il fuoripista si muovono in linea di principio a proprio rischio. Se provocano una valanga, e quindi mettono concretamente a rischio altre persone, devono rispondere delle conseguenze giuridiche. Se la valanga invade una pista demarcata, un percorso sportivo segnalato o una strada pubblica, mentre in questi luoghi transitano delle persone, colui che ha provocato la valanga può subire un procedimento per perturbamento della circolazione pubblica ai sensi dell’art. 237 Codice penale svizzero (CP).

Se a causa della valanga vi sono persone che non solo vengono messe in pericolo, ma vengono addirittura ferite o muoiono, sono presenti i presupposti dell’omicidio colposo (art. 117 CP) – a tale proposito vedi esempio della giurisdizione del Tribunale federale (qui) – o delle lesioni colpose (art. 125 CP). Il presupposto per una condanna per delitto colposo è tra l’altro sempre la violazione dell’obbligo di diligenza.

Inoltre, nel caso in cui una valanga provocata da appassionati di sport sulla neve che praticano il fuoripista invada una pista di sci o una strada pubblica, possono essere chiamati a rispondere giuridicamente anche i gestori degli impianti di risalita e/o del Comune di pertinenza responsabili della sicurezza della viabilità, qualora essi abbiano violato il proprio obbligo di diligenza (p.es. mancato sbarramento di una pista o strada con pericolo di valanga, vedi p. es. decisione del Tribunale federale 125 IV 9, qui).

Oltre alle conseguenze penali è probabile che vengano attribuite anche conseguenze di risarcimento dei danni materiali e morali, con addebito delle spese di salvataggio e recupero.

Conclusione

  • Anche quando sciano fuori pista, gli appassionati di sport sulla neve non sono in un territorio senza leggi.
  • Non è facile dare una risposta generica alla domanda se vi sia e a chi debba essere attribuita una responsabilità penale e/o civile in seguito a un incidente da valanga. Sono determinanti le circostanze specifiche del caso.
  • Chiunque con il suo comportamento provochi una valanga e quindi metta in pericolo altre persone, rischia di essere chiamato a rispondere per perturbamento della circolazione pubblica ai sensi dell’art. 237 CP.
  • Se una valanga provocata da un appassionato di sport sulla neve che pratica il fuoripista invade una pista demarcata o una strada pubblica, ciò può comportare delle conseguenze giuridiche anche per i responsabili degli impianti di risalita e/o del Comune di pertinenza, aventi l'obbligo della sicurezza della viabilità.
  • L’UPI raccomanda di informarsi bene in merito al pericolo di valanghe, di equipaggiarsi correttamente e di comportarsi con prudenza e in modo adeguato alle circostanze. In caso di dubbi restate sulla pista o sui percorsi sicuri!
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