L’UPI sotto la lente

Sorveglianza del mercato per la sicurezza dei prodotti Agente speciale UPI

In Svizzera possono essere immessi in commercio soltanto prodotti sicuri. Ad esserne responsabili sono gli operatori economici, ossia i fabbricanti, gli importatori e i distributori. Su mandato della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'UPI interviene come autorità di sorveglianza del mercato e controlla che i prodotti siano conformi alle prescrizioni vigenti.

A colpo d’occhio

  • Un prodotto può essere venduto soltanto se non mette in pericolo le persone e se è conforme alle prescrizioni vigenti.
  • L'UPI ha il mandato di verificare che sia effettivamente il caso per i prodotti di sua competenza.
  • A tal fine esegue controlli per campionatura.
  • In caso di richiami di prodotti, l'UPI accompagna gli operatori economici nell'attuazione delle misure necessarie.
  • Nel suo ruolo di autorità di sorveglianza del mercato, l'UPI informa gli operatori economici sulle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza dei prodotti.

Sicurezza dei prodotti: di cosa si tratta?

Affinché in Svizzera vengano immessi in commercio soltanto prodotti sicuri, i fabbricanti devono rispettare prescrizioni specifiche per lo sviluppo, la fabbricazione e la vendita dei loro prodotti. Se un fabbricante ha sede all'estero, spetta agli importatori svizzeri garantire che tali prescrizioni siano rispettate.

La base legale è costituita dalla legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro, RS 930.22) che disciplina l'immissione in commercio di prodotti a scopo commerciale o professionale. Secondo la LSPro i prodotti sono considerati sicuri se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo, o espone soltanto a pericoli minimi, la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi.

Oltre a questa prescrizione, ne esistono altre per gruppi di prodotti specifici, sancite in ordinanze speciali. Per agevolare il libero scambio internazionale delle merci, i requisiti per la sicurezza dei prodotti applicabili in Svizzera sono stati in gran parte allineati a quelli dell'Unione europea.

Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

I prodotti facenti parte di un gruppo per il quale sono stati stabiliti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute possono essere immessi in commercio soltanto se soddisfano tali requisiti. Nell'ambito di competenza dell'UPI sono stati definiti requisiti essenziali per i seguenti gruppi di prodotti:

  • Macchine: ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (OMacch, RS 819.14)
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI): ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (ODPI, RS 930.115)

Se non sono stati definiti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, i prodotti devono corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.

Per molti prodotti i requisiti di sicurezza e di tutela della salute nonché lo stato della scienza e della tecnica sono concretizzati nelle norme di organizzazioni internazionali come CEN/CENELEC o ISO/IEC.

Chi è responsabile della sicurezza dei prodotti?

Gli operatori economici, ossia i fabbricanti, gli importatori e i distributori devono garantire che i loro prodotti soddisfino le pertinenti prescrizioni di sicurezza prima di essere immessi in commercio.

Gli operatori economici devono inoltre adottare misure idonee per individuare e prevenire eventuali pericoli che possono derivare dall'uso dei loro prodotti anche dopo l'immissione in commercio. I prodotti pericolosi per la sicurezza dei consumatori vanno segnalati senza indugio alla competente autorità di sorveglianza del mercato.

L'UPI quale autorità di sorveglianza del mercato

L'UPI svolge la sua attività di sorveglianza del mercato su mandato del Consiglio federale e sotto la vigilanza della Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Ricadono nel suo ambito di competenza i seguenti prodotti:

  • Macchine nel settore non aziendale, ad esempio tosaerba o trapani elettrici
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) nel settore non aziendale, ad esempio caschi per bici o guanti da moto
  • Prodotti nel settore non aziendale per i quali non vigono prescrizioni specifiche e che quindi ricadono nel campo di applicazione della LSPro, ad esempio mobili o attrezzature per parchi gioco

Su mandato dell'Ufficio federale delle strade (USTRA), l'UPI funge da autorità di sorveglianza del mercato per veicoli esenti dall'obbligo di immatricolazione, ad esempio biciclette, e-bike o monopattini elettrici.

Nell'ambito della sua attività di sorveglianza del mercato, l'UPI ha inoltre il compito di informare gli operatori economici in merito alle prescrizioni vigenti: lo fa attraverso il suo sito web, organizzando relazioni ed eventi e rispondendo a domande specifiche.

Come esegue i controlli l'UPI?

L'UPI è autorizzato a effettuare controlli per campionatura. I controlli vengono sempre eseguiti dopo l'immissione in commercio e possono riguardare i seguenti aspetti:

  • verifica formale del prodotto, comprese le informazioni all'utente che lo accompagnano
  • verifica formale dei documenti giustificativi forniti
  • controllo visivo e funzionale del prodotto
  • verifica tecnica approfondita di determinati aspetti legati alla sicurezza del prodotto (in questi casi l'UPI incarica un organismo di controllo specializzato).

In quanto autorità di sorveglianza del mercato, l'UPI può chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dei prodotti, prelevare campioni, ordinare verifiche e accedere ai locali commerciali. Può inoltre chiedere all’Amministrazione federale delle dogane informazioni sui prodotti importati.

I controlli vengono eseguiti sulla base di segnalazioni degli osservatori del mercato o di altre autorità, nell'ambito di programmi prioritari o in caso di sospetto.

Possibili conseguenze

Se da un controllo risulta che un prodotto non è conforme alle prescrizioni di sicurezza o che addirittura mette in pericolo la sicurezza e la salute degli utenti o di terzi, l'UPI ordina le misure necessarie, ad esempio un divieto di vendita, un avvertimento o un richiamo. Se un prodotto non è conforme alle prescrizioni, vengono riscossi emolumenti per l'attività di sorveglianza del mercato.

Come procedere se si riscontra che un prodotto è pericoloso?

Se un fabbricante o un importatore constata che un prodotto può mettere in pericolo la sicurezza o la salute degli utenti o di terzi, ha l'obbligo di segnalarlo all'autorità competente. In tal caso l'UPI accompagna gli attori nell'attuazione delle misure volte a prevenire il pericolo.

Se si rende necessario un avvertimento ai consumatori o un richiamo, di solito l'operatore economico pubblica la relativa informazione sul sito web dell'Ufficio federale del consumo (UFDC) e quindi sui social media e su recallswiss.admin.ch.

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Sezione Sorveglianza del mercato per la sicurezza dei prodotti: prsg@upi.ch

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