In Svizzera non vigono prescrizioni generali in materia di corrimano nelle scale delle case unifamiliari. La questione è regolamentata dal diritto edilizio cantonale e comunale che varia da un Cantone all’altro e da un Comune all’altro. In ogni caso i corrimano nelle scale riducono il rischio di infortunio.

Che cosa prevede la legge?

Poiché spetta ai Cantoni regolamentare questo aspetto nel diritto edilizio, non esiste una risposta univoca a livello nazionale.
In generale si può però affermare quanto segue:

  • se il diritto edilizio cantonale o comunale prescrive la presenza di un corrimano, le autorità competenti hanno l'obbligo di fare rispettare questo obbligo;
  • se il diritto edilizio cantonale o comunale rimanda a norme tecniche per quanto riguarda i requisiti di sicurezza degli edifici, le autorità competenti devono applicare sistematicamente la norma SIA 358. Questa norma tecnica prescrive che di regola le scale con più di cinque gradini devono essere provviste di corrimano e che le scale con più di due gradini, utilizzate normalmente da persone disabili o deboli, e le scale di emergenza devono essere munite di corrimano su entrambi i lati;
  • se il diritto edilizio cantonale o comunale afferma il principio generale secondo cui le costruzioni dovrebbero essere sicure, ma non fa espressamente riferimento a norme tecniche, il legislatore prescrive alle autorità, in modo non vincolante, l'applicazione di norme tecniche, in particolare della norma SIA 358. In questo caso il margine discrezionale delle autorità è maggiore rispetto ai due primi casi menzionati;
  • è infine possibile che il diritto cantonale rinunci del tutto a formulare requisiti di sicurezza per la configurazione costruttiva delle scale e deleghi la regolamentazione ai Comuni.

 

Esempi tratti dalla giurisprudenza

Qui di seguito sono riportate due sentenze sull'argomento, riassunte e analizzate dal servizio giuridico dell'UPI in un'ottica di prevenzione. La versione originale è disponibile sul sito del Tribunale federale (www.bger.ch) e del tribunale cantonale competente.

Caduta dalle scale di una casa unifamiliare il cui corrimano era interrotto da una colonna in muratura larga più di un metro. Il Tribunale federale ha ritenuto che l'assenza di un corrimano non fosse un vizio di costruzione (sentenza del Tribunale federale del 7.6.1946 / DTF 72 II 176). Cliccare qui per consultare l'analisi della sentenza.
Scala esterna di una casa a schiera parzialmente priva di ringhiera e corrimano: il Tribunale amministrativo di Berna non autorizza la scala esterna per motivi di sicurezza (decisione del Tribunale amministrativo di Berna del 23.4.2015 / N. processo 100.2014.129U), confermata dalla sentenza del Tribunale federale del 14.3.2016 / 1C_300/2015). Cliccare qui per consultare l'analisi della sentenza.

 

Per maggiori informazioni si può consultare la documentazione tecnica 2.034 dell'UPI «Sicurezza nell'edilizia abitativa».

Vanno inoltre considerate eventuali disposizioni in materia di prevenzione e lotta antincendio.

Conclusione

  • La legislazione non prevede l'obbligo generale di dotare le scale di corrimano nelle case unifamiliari. Occorre quindi informarsi sul modo in cui la questione è disciplinata nel diritto edilizio cantonale e comunale.
  • Si consiglia di chiedere alle autorità edilizie cantonali e comunali competenti qual è la regolamentazione applicabile in una determinata località.
  • Se nel caso concreto è applicabile la norma SIA 358, si devono rispettare le seguenti disposizioni: di regola le scale con più di cinque gradini devono essere provviste di corrimano; le scale con più di due gradini, utilizzate normalmente da persone disabili o deboli, e le scale di emergenza devono essere munite di corrimano su entrambi i lati.
  • L'applicazione di corrimano è funzionale alla prevenzione degli infortuni, in quanto permette di evitare gravi cadute.

Maggiori informazioni

Ulteriori consigli sul tema sono contenuti nelle pagine di consulenza «Scale»

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