L’UPI – Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni, non è un organismo ufficiale, ma una fondazione apolitica di diritto privato. Esso opera in base al mandato legale di prevenire gli infortuni nella circolazione stradale, nello sport, in casa e nel tempo libero e di coordinare gli sforzi compiuti in questo settore da altre organizzazioni con scopi analoghi (art. 59 OPI). L’UPI non ha in tale ambito un potere direttivo. Può soltanto formulare raccomandazioni, che possono essere adottate come criteri decisionali per le misure di sicurezza nel campo degli infortuni non professionali.

Dal punto di vista generico dobbiamo limitare la nostra attività nel rispondere ai quesiti della sicurezza e della prevenzione infortuni e a questioni giuridiche di carattere generale. Pertanto non può e non deve essere nostro compito pregiudicare o influenzare in un qualunque modo, con un parere a favore di una delle parti, procedimenti giudiziari in corso o avviati. Se tuttavia talvolta veniamo convocati come periti in merito a problemi specifici della sicurezza o della prevenzione infortuni, agiamo solo su mandato e sulla base di un'istanza neutrale (p.es. tribunale, pubblica amministrazione) oppure previo consenso di tutte le parti in causa.

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