Ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 della Legge federale sulla circolazione stradale i veicoli a motore e i velocipedi non devono usare le strade che non sono adatte o non sono manifestamente destinate alla loro circolazione, come le strade pedonali e i sentieri. Questa norma è valida in tutta la Svizzera ed è vincolante anche in assenza di apposita segnalazione. Il ciclista deve quindi in genere valutare su tutti i percorsi se la strada si presta ad essere percorsa in mountain bike.

A causa del rapidissimo sviluppo delle prestazioni tecniche delle biciclette (mountain bike) si ripropone la questione dell’idoneità delle strade per i ciclisti. Rientra nelle competenze dei Cantoni il compito di emanare le norme pertinenti e provvedere alle opportune segnalazioni. La prassi attuale mostra differenti soluzioni adottate dai vari Cantoni e Comuni. Lo spettro spazia dal rigorosissimo Cantone di Appenzello Interno, nel quale i mountain biker possono circolare solo su ciclopiste appositamente segnalate, ai Cantoni che per motivi turistici hanno un approccio più permissivo, come ad esempio i Grigioni.

Anche in questi ultimi è espressamente stabilito che sulle strade di uso comune i pedoni hanno sempre la precedenza rispetto ai mountain biker. Secondo l’articolo 54a dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale, l’indicatore di direzione «Percorso per mountain bike» segnala le strade particolarmente adatte alle MTB e obbliga i loro utilizzatori ad avere particolare riguardo per i pedoni. Dove la sicurezza lo esige, i ciclisti devono usare l’avvisatore e, se necessario, fermarsi. Gli articoli 2 e 3 della Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri descrivono cosa si debba intendere esattamente per reti di percorsi pedonali e reti di sentieri. Resta tuttavia da precisare, che anche nei percorsi pedonali e nei sentieri opportunamente segnalati non è esclusa a priori la circolazione con veicoli a motore e biciclette, perché ad esempio anche strade poco frequentate possono servire da raccordo tra i sentieri.

Se una strada non sia idonea o non sia palesemente destinata alla circolazione delle biciclette, viene deciso in base alle circostanze generali del caso. Sono determinanti principalmente tipo e impianto (larghezza e/o funzione di strade/sentieri) e la sicurezza degli altri utenti della strada. Anche i sentieri devono essere verificati sotto questi aspetti, per appurare se siano non idonei o palesemente non destinati alle mountain bike. Tuttavia la designazione come sentiero non è un aiuto ai fini della decisione, infatti spesso sono definiti come sentieri tratti di strade che palesemente sono idonei e destinati alla circolazione stradale. Le segnalazioni dei sentieri sono indicazioni non vincolanti dei percorsi per gli escursionisti. In seguito all’avvento delle mountain bike, l’idoneità delle strade per la circolazione con biciclette ha subito un cambiamento alquanto drastico, in particolar modo in montagna. Nella prassi giuridica quotidiana si decide generalmente che i sentieri possono essere utilizzati dalle mountain bike, salvo segnalazioni che ne vietino espressamente l’uso. In casi di dubbio solo un’apposita segnaletica consente di stabilire con certezza se la via può essere transitata o meno.


Nel bosco si deve rispettare la legge forestale. Ai sensi dell’articolo 14 LFO (Legge federale sulle foreste) i Cantoni devono provvedere affinché la foresta sia accessibile al pubblico. Nelle zone in cui la protezione di piante e di animali selvatici lo esige, i Cantoni possono limitare l’accesso e assoggettare ad autorizzazione l’organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta. L’articolo 15 LFO stabilisce che la circolazione dei veicoli a motore nella foresta è consentita soltanto a fini forestali. La circolazione delle biciclette è affidata al regolamento cantonale (Legge forestale cantonale oppure Ordinanza sulle foreste e Piani forestali regionali).

Va inoltre segnalato che le mountain bike devono rispettare le disposizioni dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione se vengono utilizzate all’interno di un’area di circolazione soggetta alla LCStr. In particolare devono essere provviste del sistema di illuminazione prescritto per legge.

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